Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 27

(Superamento delle Unioni territoriali intercomunali)

(1)

1. Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla legge regionale 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021.

2. I Comuni aderenti a un'Unione che non intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità deliberano il recesso dall'Unione entro il 31 marzo 2020. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 26/2014. Qualora nessun Comune intenda partecipare alla trasformazione si procede allo scioglimento dell'Unione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge regionale 26/2014.

3. I Comuni aderenti a un'Unione che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, lo statuto della costituenda Comunità.

4. L'Assemblea dell'Unione delibera la trasformazione dell'Unione in Comunità con la relativa decorrenza e approva lo statuto di cui al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti. La Comunità subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione.

Note:

Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 8, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.