Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023 - Testo coord. alla Legge regionale 17 febbraio 2023 n.6

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 21

(Trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli)

1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli.

2. Entro il 30 settembre 2020, l'Assemblea consortile, previa deliberazione dei rispettivi consigli comunali adottata a maggioranza assoluta dei componenti, approva lo statuto della Comunità mediante adeguamento dello statuto del Consorzio alle disposizioni della presente legge. La mancata approvazione dello statuto da parte di un Comune entro il termine equivale al recesso dello stesso dal Consorzio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 26/2014 in quanto compatibili. Dalla data di approvazione dello statuto decorre la trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli.

(1)

3. Entro il 31 ottobre 2020, il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale Collinare costituita ai sensi della legge regionale 26/2014 trasmette alla Comunità collinare del Friuli l'atto di ricognizione dell'Unione con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.

4. L'Unione territoriale intercomunale Collinare è sciolta di diritto a far data dall'1 gennaio 2021. Dalla medesima data la Comunità collinare del Friuli subentra nelle funzioni e nei servizi esercitati dall'Unione, nel patrimonio, nei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli relativi al personale, facenti capo all'Unione stessa.

(2)

5. Alla Comunità collinare del Friuli si applicano le norme di cui al capo II e agli articoli 22 e 23, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24 riferite alle Comunità di montagna.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 9/2020

Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 9/2020