Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 20

(Consiglio delle autonomie montane)

1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane (CAM), quale sezione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui al capo I della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali). Il CAM si esprime in ordine alle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività della Regione e degli enti locali dei territori montani a un comune e coerente disegno programmatico.

2. Fanno parte del CAM:

a) i Comuni componenti del CAL designati per gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2015, ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A della legge regionale 33/2002; qualora il Comune non rientri in una delle zone omogenee, il relativo Sindaco delega alla partecipazione dei lavori del CAM il Sindaco di altro Comune del medesimo ambito ricadente nelle citate zone omogenee;

b) il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) del Friuli Venezia Giulia;

c) i Presidenti delle Comunità di montagna.

3. Il CAM elegge al suo interno il Presidente. Per le modalità di funzionamento del CAM trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 12/2015 e il regolamento interno del CAL. Il medesimo regolamento può disciplinare strumenti di raccordo fra l'attività del CAL e l'attività del CAM.

4. Ai lavori del CAM può partecipare con diritto di parola un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 26/2014.

5. Il CAM svolge funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna, nonché sui criteri generali per la concessione di fondi regionali d'interesse della stessa. Formula, inoltre, proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse.

6. Il CAM svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.

7. Per le finalità di cui al comma 6 il Presidente del CAM, d'intesa con le Comunità di montagna, convoca periodicamente, almeno con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle politiche di sviluppo della montagna, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti rappresentativi della realtà sociale ed economica dei territori montani.

8. Trova applicazione l'articolo 1, comma 5, della legge regionale 12/2015.

9. Restano ferme le competenze del CAL in ordine all'espressione delle intese e dei pareri previsti dall'articolo 8 della legge regionale 12/2015.