Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023 - Testo coord. alla Legge regionale 17 febbraio 2023 n.6

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 2

(Principi)

1. Il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondante lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle comunità locali e dell'intera comunità regionale. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e valorizza i Comuni e il ruolo di gestione e sviluppo del territorio che essi svolgono anche nell'interesse della comunità regionale.

2. I Comuni e la Regione perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale nel rispetto dei principi di concertazione, di leale collaborazione fra istituzioni e forme associative delle comunità locali e di responsabilità, tutelando le specifiche peculiarità locali.

3. Nell'esercizio delle funzioni amministrative i Comuni e la Regione si prefiggono l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale volto al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietà, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.