Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 19

(Funzioni delle Comunità di montagna)

1. Le Comunità di montagna esercitano le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani.

2. I Comuni possono esercitare in forma associata tramite la rispettiva Comunità di montagna funzioni e servizi comunali.

3. Le Comunità di montagna, in particolare:

a) elaborano e attuano piani e programmi di sviluppo del loro territorio di concerto con la Regione, al fine di valorizzare la partecipazione delle comunità locali alla definizione e al conseguimento degli obiettivi europei, nazionali e regionali di sviluppo dei territori montani;

b) esercitano le funzioni amministrative conferite dalla Regione;

c) provvedono alla gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni compresi nel proprio territorio e conferiti dai Comuni partecipanti, come individuati dallo statuto ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b);

d) esercitano le ulteriori attività amministrative a esse conferite dai Comuni.

4. L'attività di cui al comma 3, lettera a), e il suo finanziamento ordinario con risorse regionali e con risorse statali attribuite alla Regione da leggi di sviluppo dei territori montani sono disciplinati da specifica legge regionale.

5. Nella definizione dei piani e dei programmi di cui al comma 3, lettera a), le Comunità di montagna adottano interventi e soluzioni che tengono conto delle zone di maggior svantaggio socio-economico interne al proprio territorio secondo la classificazione definita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 33/2002 e, in via transitoria, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), privilegiando l'allocazione delle risorse in tali aree.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua una ricognizione delle funzioni regionali conferibili alle Comunità di montagna, provvedendo con successive leggi regionali di settore al loro trasferimento, nonché una ricognizione delle leggi regionali e delle singole disposizioni di legge regionale concernenti il territorio montano abrogate per successione di norme.

7. Fatta salva la definizione del complessivo assetto delle funzioni da assegnare alle Comunità di montagna ai sensi del comma 6, a decorrere dall'1 gennaio 2021 le stesse esercitano le funzioni relative alla concessione dei contributi ai piccoli esercizi commerciali per il disagio localizzativo di cui all'articolo 2, commi 143 e seguenti, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e le funzioni in materia di autorizzazione alla raccolta dei funghi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2017, n. 25 (Norme per la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale).