Legge regionale 29 novembre 2019 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.

Art. 15

(Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente e da un numero di componenti, stabilito dallo statuto, non superiore a:

a) due nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero inferiore a 10 componenti;

b) quattro nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 10 e 15 componenti;

c) sei nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero compreso fra 16 e 20 componenti;

c bis) nove nelle Comunità la cui Assemblea è composta da un numero superiore a 20 componenti.

(2)(3)

1 bis. Ai fini di quanto previsto al comma 1, nel numero dei componenti dell'Assemblea non si computano gli eventuali ulteriori componenti di cui all'articolo 13, comma 2.

(4)

2. I componenti del Comitato esecutivo sono eletti dall'Assemblea con voto limitato secondo quanto previsto dallo statuto, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Sono eleggibili alla carica di componente del Comitato esecutivo gli amministratori dei Comuni partecipanti e i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale.

(1)

3. Il Comitato esecutivo svolge le funzioni esecutive delle Comunità e tutte le altre funzioni non attribuite al Presidente e all'Assemblea, nonché le altre attribuzioni previste dallo statuto. In particolare, compete al Comitato esecutivo:

a) l'adozione dei programmi e la loro trasmissione all'Assemblea della Comunità per la loro approvazione;

b) l'adozione degli schemi dei documenti contabili fondamentali, l'adozione degli schemi di regolamenti e le proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) l'approvazione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e la fissazione dei criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali e per la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

d) l'approvazione in via d'urgenza delle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea entro i sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

e) le nomine e le designazioni dei rappresentanti delle Comunità presso enti e associazioni, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Assemblea.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 9/2020

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 13, lettera a), L. R. 15/2020

Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 13, lettera b), L. R. 15/2020

Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 13, lettera c), L. R. 15/2020