Art. 35
(Consorzi)
1. Sono fatti salvi i consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge, con le relative discipline.
Art. 40
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
b) gli articoli 4 ter, 8, commi da 1 a 8, 34, 35 bis, 35 ter, 35 quater, il titolo V, il capo I del titolo VI, il capo I del titolo VII della legge regionale 26/2014 .
2.
A far data dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, sono abrogati gli articoli 32 e 35 della
legge regionale 26/2014.
3. A far data dall'1 gennaio 2021 sono abrogati il titolo I, il titolo II, a esclusione dell'articolo 8, commi 9, 10 e 11, i capi I, II e III del titolo III, il titolo IV, gli articoli 57, 58, 58 bis, gli allegati A, B, C e C BIS della legge regionale 26/2014 .
Note:
1 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 7, lettera a), L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, c. 8, L.R. 9/2020.
2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 7, lettera b), L. R. 9/2020
Art. 41
(Norme finanziarie)
1. La Regione assicura, anche attraverso appositi trasferimenti finanziari, gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme collaborative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie.