Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 05/06/2025 - Testo coord. alla Legge regionale 3 giugno 2025 n.7

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.
TITOLO III
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL SUPERAMENTO DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Art. 28
4. Entro il 31 ottobre 2020 il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale trasmette alla rispettiva Comunità di montagna l'atto di ricognizione dell'Unione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 9/2020
2 Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 9/2020
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 19/2020
Art. 29
 (Disposizioni speciali per il superamento delle Unioni che esercitano le funzioni delle soppresse Province)
1.
Alle Unioni che esercitano le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26/2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. A far data dall'1 luglio 2020 le funzioni di cui al comma 1 sono trasferite in capo alla Regione unitamente alle connesse risorse umane e finanziarie e ai relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
4. Gli organi delle Unioni di cui al presente articolo sono sciolti a far data dall'1 aprile 2020. Dalla stessa data la gestione delle Unioni è affidata a un Commissario straordinario nominato dalla Giunta regionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni stesse e al subentro degli enti di cui all'articolo 30. Per l'adempimento dei compiti previsti in capo al Commissario, la Giunta regionale può nominare uno o più Vicecommissari. Le indennità dei Commissari e dei Vicecommissari sono determinate dalla Giunta regionale contestualmente alla nomina degli stessi, con oneri a carico degli enti commissariati.
5. Entro il 30 giugno 2020 il Commissario di ciascuna Unione adotta un atto di ricognizione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati di cui al comma 1, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti e il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario in corso.
6. Le Unioni di cui al comma 1 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 ottobre 2020.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 5, L. R. 9/2020
Art. 29 bis
1. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in società di trasformazione urbana, ancorché in liquidazione, sono attribuite al Comune sul cui territorio insistono gli immobili di proprietà delle società.
2. Le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello in Pordenone Fiere SpA sono attribuite in parti uguali ai Comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.
3. Le quote di partecipazione dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana e dell'Unione Territoriale Intercomunale Collio-Alto Isonzo nel GAL Carso SCARL sono attribuite in parti uguali ai Comuni soci della medesima società.
4. Le partecipazioni dell'Unione Territoriale Intercomunale Giuliana nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Pro Senectute e nell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi sono attribuite al Comune di Trieste.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 6, L. R. 9/2020
2 Comma 5 sostituito da art. 9, comma 34, L. R. 15/2020
Art. 30
 (Istituzione degli Enti di decentramento regionale)
2. Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, agli enti di cui al presente articolo si applicano le norme previste per gli enti regionali, in quanto compatibili.
3. I Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31.
4. Gli EDR sono operativi a decorrere dall'1 luglio 2020.
Art. 31
 (Organi degli Enti di decentramento regionale)
2. Per la nomina del Direttore generale e del Revisore unico dei conti, nonché per il funzionamento degli EDR trovano applicazione le norme di cui al capo III della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), in quanto compatibili. Le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale 21/2014 sono da intendersi riferite alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 146, comma 1, L. R. 7/2025 . Il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente degli Enti di decentramento regionale in carica alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2025 sono prorogati, alla scadenza, fino al 31 luglio 2026.
Art. 32
 (Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado)
1. In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attività di supporto amministrativo.
2. Fanno parte di ciascuna Conferenza i sindaci dei Comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci degli altri Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.
3. Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
4. Per la validità delle riunioni delle Conferenze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.
Art. 34
1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza degli enti del Comparto unico, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numeri 1) e 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e delle norme di attuazione statutaria, con particolare riferimento all'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), provvede:
a) alla formazione permanente del personale degli enti del Comparto unico istituito con l'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
b) al supporto operativo agli enti locali ai fini dell'attuazione delle riforme promosse dalla Regione e dallo Stato;
c) all'innovazione amministrativa e digitale quale strumento imprescindibile per ottimizzare la produttività del lavoro pubblico;
d) allo sviluppo di nuove modalità di selezione del personale;
e) alla realizzazione di azioni dirette a rendere più attrattivo il lavoro pubblico negli enti del Comparto unico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla Fondazione ComPA - centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione, secondo le modalità dell'in house providing, la quale assume la denominazione di Scuola di formazione del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia e Centro di competenza - ComPA FVG, di seguito denominata Fondazione.
3. La Regione può avvalersi della Fondazione per:
a) erogare servizi formativi, ivi compresa la formazione obbligatoria prevista dalla normativa vigente, a favore dei dipendenti del Comparto unico, contribuendo alla diffusione di modalità operative uniformi negli enti locali del Comparto medesimo;
b) organizzare percorsi di formazione destinati agli amministratori degli enti locali della Regione, anche al fine di promuovere la collaborazione interistituzionale;
d) predisporre e organizzare, su richiesta delle amministrazioni del Comparto unico, procedure concorsuali e di reclutamento provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime;
e) predisporre modelli formativi idonei a favorire la qualificazione del personale delle amministrazioni del Comparto unico per l'acquisizione di nuove professionalità anche mediante l'organizzazione di corsi-concorsi per l'accesso;
f) assistere, per le finalità e coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), le amministrazioni del Comparto unico nello sviluppo del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi assicurandone l'omogeneità a livello regionale;
g) fornire supporto alle amministrazioni del Comparto unico nello svolgimento delle loro attività istituzionali, per la modernizzazione e l'innovazione dei processi e delle strutture organizzative in funzione dello sviluppo economico, sociale e occupazionale del territorio;
h) fornire assistenza tecnica e supporto alle amministrazioni del Comparto unico al fine di migliorare la comunicazione tra le amministrazioni pubbliche e verso cittadini e imprese;
i) promuovere e organizzare iniziative di studio, seminari, convegni e pubblicazioni ed erogare premi e borse di studio per studi o partecipazioni a corsi;
j) realizzare iniziative formative e azioni dirette a promuovere l'attrattività del lavoro pubblico.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/2024
2 Comma 3 bis aggiunto da art. 9, comma 92, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3 Comma 3 ter aggiunto da art. 9, comma 92, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 34 ter
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024 . Ai sensi dell'art. 4, c. 1, L.R. 4/2024, in via di prima applicazione, la convenzione di cui al presente articolo decorre dall'1 gennaio 2025 e termina con la scadenza della legislatura in corso.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 84, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
Art. 34 quinquies
1. La Regione esercita il controllo analogo sulla Fondazione nel rispetto dei principi e delle disposizioni del diritto europeo e della legislazione nazionale in materia di organismi operanti in regime di in house providing.
2. Il controllo analogo si concreta nella nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 34 quater e nei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività della Fondazione. La Giunta regionale individua le strutture regionali competenti a curare gli adempimenti relativi al controllo analogo sulla Fondazione e definisce le modalità di svolgimento delle attività di controllo.
3. La Regione esercita l'attività di indirizzo nei confronti della Fondazione attraverso la definizione degli obiettivi strategici che costituiscono per la stessa linee guida per la predisposizione di piani e programmi e per la realizzazione di ogni altra attività che rivesta carattere di particolare rilevanza. La Regione può, inoltre, impartire specifiche direttive qualora ritenuto necessario o opportuno.
5. La Fondazione trasmette annualmente alla Regione relazioni relative all'andamento economico e patrimoniale e allo stato di realizzazione delle attività. La Fondazione fornisce altresì tutte le informazioni, i dati e le notizie richiesti dalla Regione. La Regione può disporre ispezioni e controlli sulla Fondazione in qualsiasi momento.
6. In caso di violazione da parte del Consiglio di amministrazione della Fondazione degli indirizzi regionali e degli obblighi che ne discendono, il Presidente della Regione può procedere alla revoca e contestuale sostituzione dei componenti del Consiglio di amministrazione della Fondazione.
7. Per l'acquisizione di forniture e servizi la Fondazione applica la disciplina vigente in materia di attività contrattuale alla quale è soggetta la Regione.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024