Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023 - Testo coord. alla Legge regionale 17 febbraio 2023 n.6

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.
Capo IV
 Norme speciali per il territorio collinare
Art. 21
 (Trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli)
1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli.
3. Entro il 31 ottobre 2020, il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale Collinare costituita ai sensi della legge regionale 26/2014 trasmette alla Comunità collinare del Friuli l'atto di ricognizione dell'Unione con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.
5. Alla Comunità collinare del Friuli si applicano le norme di cui al capo II e agli articoli 22 e 23, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24 riferite alle Comunità di montagna.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 9/2020
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 9/2020