Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.
Capo III
 Comunità di montagna
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 2, lettera a), L. R. 9/2020
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 2, lettera b), L. R. 9/2020
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
6 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 19/2020
Art. 19
 (Funzioni delle Comunità di montagna)
1. Le Comunità di montagna esercitano le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani.
2. I Comuni possono esercitare in forma associata tramite la rispettiva Comunità di montagna funzioni e servizi comunali.
4. L'attività di cui al comma 3, lettera a), e il suo finanziamento ordinario con risorse regionali e con risorse statali attribuite alla Regione da leggi di sviluppo dei territori montani sono disciplinati da specifica legge regionale.
5. Nella definizione dei piani e dei programmi di cui al comma 3, lettera a), le Comunità di montagna adottano interventi e soluzioni che tengono conto delle zone di maggior svantaggio socio-economico interne al proprio territorio secondo la classificazione definita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 33/2002 e, in via transitoria, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), privilegiando l'allocazione delle risorse in tali aree.
Art. 20
 (Consiglio delle autonomie montane)
1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane (CAM), quale sezione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui al capo I della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali). Il CAM si esprime in ordine alle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività della Regione e degli enti locali dei territori montani a un comune e coerente disegno programmatico.
2. Fanno parte del CAM:
a) i Comuni componenti del CAL designati per gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2015, ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A della legge regionale 33/2002; qualora il Comune non rientri in una delle zone omogenee, il relativo Sindaco delega alla partecipazione dei lavori del CAM il Sindaco di altro Comune del medesimo ambito ricadente nelle citate zone omogenee;
b) il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) del Friuli Venezia Giulia;
c) i Presidenti delle Comunità di montagna.
3. Il CAM elegge al suo interno il Presidente. Per le modalità di funzionamento del CAM trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 12/2015 e il regolamento interno del CAL. Il medesimo regolamento può disciplinare strumenti di raccordo fra l'attività del CAL e l'attività del CAM.
5. Il CAM svolge funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna, nonché sui criteri generali per la concessione di fondi regionali d'interesse della stessa. Formula, inoltre, proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse.
6. Il CAM svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.
7. Per le finalità di cui al comma 6 il Presidente del CAM, d'intesa con le Comunità di montagna, convoca periodicamente, almeno con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle politiche di sviluppo della montagna, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti rappresentativi della realtà sociale ed economica dei territori montani.