Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.
TITOLO II
 FORME COLLABORATIVE TRA ENTI LOCALI
Capo I
 Disposizioni generali
Capo II
 Comunità
Art. 10
 (Statuto)
2. Lo statuto della Comunità garantisce adeguate forme di partecipazione e di controllo degli amministratori dei Comuni aderenti con riguardo alle funzioni conferite, anche mediante la previsione di sedi stabili di raccordo e di confronto.
3. Le modifiche statutarie sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. La proposta di modifica è adottata dal Comitato esecutivo all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai Comuni, i quali si esprimono entro trenta giorni con deliberazione del consiglio approvata a maggioranza assoluta dei componenti. Decorso il predetto termine, qualora si siano espressi favorevolmente i due terzi dei consigli comunali, l'Assemblea procede comunque all'approvazione.
4. Le modifiche statutarie sono deliberate solo dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizioni di legge.
5. Lo statuto della Comunità può prevedere l'istituzione di una o più sedi operative per l'esercizio di servizi di prossimità sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza. L'organizzazione di tali uffici è disciplinata mediante regolamenti e atti gestionali.
Art. 13
 (Assemblea)
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lo statuto può prevedere che l'Assemblea sia costituita anche da ulteriori componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza dei Comuni partecipanti, disciplinandone il numero e le modalità di elezione.
3. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.
4. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Lo statuto prevede la possibilità di eleggere Presidente dell'Assemblea della Comunità un altro componente della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
5. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un amministratore del Comune a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.
6. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva con effetto dalla data della cessazione. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce a ogni effetto nell'Assemblea il Sindaco cessato.
Art. 15
 (Comitato esecutivo)
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 9/2020
2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 13, lettera a), L. R. 15/2020
3 Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 9, comma 13, lettera b), L. R. 15/2020
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 9, comma 13, lettera c), L. R. 15/2020
Capo III
 Comunità di montagna
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 2, lettera a), L. R. 9/2020
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 2, lettera b), L. R. 9/2020
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
6 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 19/2020
Art. 19
 (Funzioni delle Comunità di montagna)
1. Le Comunità di montagna esercitano le funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani.
2. I Comuni possono esercitare in forma associata tramite la rispettiva Comunità di montagna funzioni e servizi comunali.
4. L'attività di cui al comma 3, lettera a), e il suo finanziamento ordinario con risorse regionali e con risorse statali attribuite alla Regione da leggi di sviluppo dei territori montani sono disciplinati da specifica legge regionale.
5. Nella definizione dei piani e dei programmi di cui al comma 3, lettera a), le Comunità di montagna adottano interventi e soluzioni che tengono conto delle zone di maggior svantaggio socio-economico interne al proprio territorio secondo la classificazione definita ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 33/2002 e, in via transitoria, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, così come integrata dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), privilegiando l'allocazione delle risorse in tali aree.
Art. 20
 (Consiglio delle autonomie montane)
1. È istituito il Consiglio delle autonomie montane (CAM), quale sezione del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui al capo I della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali). Il CAM si esprime in ordine alle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività della Regione e degli enti locali dei territori montani a un comune e coerente disegno programmatico.
2. Fanno parte del CAM:
a) i Comuni componenti del CAL designati per gli ambiti territoriali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 12/2015, ricadenti nelle zone omogenee di cui all'allegato A della legge regionale 33/2002; qualora il Comune non rientri in una delle zone omogenee, il relativo Sindaco delega alla partecipazione dei lavori del CAM il Sindaco di altro Comune del medesimo ambito ricadente nelle citate zone omogenee;
b) il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) del Friuli Venezia Giulia;
c) i Presidenti delle Comunità di montagna.
3. Il CAM elegge al suo interno il Presidente. Per le modalità di funzionamento del CAM trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 12/2015 e il regolamento interno del CAL. Il medesimo regolamento può disciplinare strumenti di raccordo fra l'attività del CAL e l'attività del CAM.
5. Il CAM svolge funzioni concertative e consultive sulle proposte di legge e sugli atti generali di programmazione afferenti la disciplina specifica della montagna, nonché sui criteri generali per la concessione di fondi regionali d'interesse della stessa. Formula, inoltre, proposte alla Giunta regionale e ai soggetti che operano nelle aree montane in merito allo sviluppo delle stesse.
6. Il CAM svolge funzioni di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi, della programmazione e della legislazione regionale in materia di aree montane.
7. Per le finalità di cui al comma 6 il Presidente del CAM, d'intesa con le Comunità di montagna, convoca periodicamente, almeno con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle politiche di sviluppo della montagna, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti rappresentativi della realtà sociale ed economica dei territori montani.
Capo IV
 Norme speciali per il territorio collinare
Art. 21
 (Trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Comunità collinare del Friuli)
1. In considerazione della consolidata esperienza associativa tra i Comuni di Buja, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Osoppo, Ragogna, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna e Treppo Grande, il Consorzio Comunità Collinare del Friuli è trasformato di diritto in Comunità collinare del Friuli.
3. Entro il 31 ottobre 2020, il Presidente dell'Unione territoriale intercomunale Collinare costituita ai sensi della legge regionale 26/2014 trasmette alla Comunità collinare del Friuli l'atto di ricognizione dell'Unione con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.
5. Alla Comunità collinare del Friuli si applicano le norme di cui al capo II e agli articoli 22 e 23, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui all'articolo 24 riferite alle Comunità di montagna.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 3, lettera a), L. R. 9/2020
2 Parole soppresse al comma 4 da art. 1, comma 3, lettera b), L. R. 9/2020
Capo V
 Organizzazione, personale e disposizioni finanziarie e contabili
Art. 24
 (Disciplina finanziario-contabile delle Comunità e delle Comunità di montagna)
1. Le Comunità e le Comunità di montagna, in materia di finanza locale, anche con riferimento all'ordinamento finanziario e contabile, osservano, rispettivamente, le disposizioni previste per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge regionale.
5. Nelle more dell'adeguamento della disciplina contenuta nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 26 della legge regionale 18/2015 per le Comunità di montagna trovano applicazione le disposizioni previste per i Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti. Trova altresì applicazione la disciplina contenuta negli articoli 26 e 27 della legge regionale 18/2015 , in quanto compatibile.
6. Al Presidente e ai componenti del Comitato esecutivo della Comunità e della Comunità di montagna spetta un'indennità di funzione stabilita con deliberazione della Giunta regionale, al netto di quella spettante per cariche eventualmente esercitate presso altro ente locale.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 13/2021
2 Comma 3 abrogato da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 13/2021
3 Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 13/2021
Capo VI
 Tutela della minoranza linguistica slovena e delle lingue minoritarie
Art. 25
 (Tutela della minoranza linguistica slovena)
1. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia), le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono i diritti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, dalle convenzioni internazionali e dai trattati sottoscritti dal Governo italiano.
2. Nell'ambito territoriale di cui all'articolo 4 della legge 38/2001, le Comunità e le Comunità di montagna garantiscono, in particolare, l'applicazione delle tutele previste dagli articoli 8, 9, 10 e 21 della legge 38/2001, in modo da assicurare un livello di protezione della minoranza linguistica slovena non inferiore a quello già in godimento nel territorio di riferimento.