Art. 1
(Oggetto e finalitą)
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Regione utilizza la disciplina della gestione associata delle funzioni comunali e del superamento delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale fase di avvio del riassetto dei livelli di governo del territorio.
3. La Regione disciplina il riordino istituzionale e funzionale delle aree montane con la finalitą di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'
articolo 44 della Costituzione, favorendo attraverso l'associazione tra i Comuni la partecipazione delle comunitą locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa.
Art. 2
(Principi)
1. Il principio dell'autonomia rappresenta il valore fondante lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela delle comunitą locali e dell'intera comunitą regionale. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e valorizza i Comuni e il ruolo di gestione e sviluppo del territorio che essi svolgono anche nell'interesse della comunitą regionale.
2. I Comuni e la Regione perseguono la coesione politica, sociale, economica e territoriale nel rispetto dei principi di concertazione, di leale collaborazione fra istituzioni e forme associative delle comunitą locali e di responsabilitą, tutelando le specifiche peculiaritą locali.
3. Nell'esercizio delle funzioni amministrative i Comuni e la Regione si prefiggono l'obiettivo di realizzare un sistema istituzionale volto al miglioramento della qualitą dei servizi resi ai cittadini e di promuoverne lo sviluppo sociale, economico e culturale nel rispetto dei principi di adeguatezza, sussidiarietą, differenziazione, partecipazione, semplificazione, economicitą, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.