Art. 7
(Comunità di montagna)
1. Le Comunità di montagna sono enti locali istituiti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di tutela del territorio montano e di promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani, nonché per l'esercizio di funzioni e servizi comunali secondo le previsioni di cui al capo III. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2.