Art. 4
(Libertà di adesione)
1. Per l'esercizio associato di funzioni e servizi i Comuni possono scegliere tra le tipologie di cui all'articolo 3, anche aderendo a più forme associative. Restano ferme le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.
2. Per ciascuna funzione o servizio, ogni Comune può partecipare a una sola forma associativa.
3. Ogni Comune può partecipare a una sola Comunità o Comunità di montagna.