Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023
Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.
Art. 35
(Consorzi)
1. Sono fatti salvi i consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonché i consorzi obbligatori per legge, con le relative discipline.