Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.
Art. 32
 (Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica di secondo grado)
1. In ciascun ambito territoriale di competenza degli EDR sono istituite le Conferenze territoriali per l'edilizia scolastica, con funzioni consultive e di indirizzo in materia di interventi per l'edilizia scolastica di secondo grado. Le Conferenze hanno sede presso i rispettivi EDR, i quali assicurano l'attivitā di supporto amministrativo.
2. Fanno parte di ciascuna Conferenza i sindaci dei Comuni ove hanno sede gli istituti scolastici superiori, l'Assessore regionale competente in materia di istruzione, o suo delegato, con funzioni di Presidente, l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture, o suo delegato, e il Direttore generale dell'EDR. Partecipano alle sedute della rispettiva Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci degli altri Comuni dei rispettivi ambiti territoriali.
3. Le Conferenze sono convocate dal Presidente almeno una volta all'anno per l'espressione del parere obbligatorio sul piano delle opere da allegare al bilancio di previsione degli EDR, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
4. Per la validitā delle riunioni delle Conferenze č necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di paritā, prevale il voto del Presidente.
5. La partecipazione alla Conferenza č onorifica e dā luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalitā e le misure previste per i dipendenti regionali.