Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.
Art. 30
 (Istituzione degli Enti di decentramento regionale)
2. Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, agli enti di cui al presente articolo si applicano le norme previste per gli enti regionali, in quanto compatibili.
3. I Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31.
4. Gli EDR sono operativi a decorrere dall'1 luglio 2020.