Art. 30
(Istituzione degli Enti di decentramento regionale)
1.
Per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 29, comma 2, sono istituiti i seguenti Enti di decentramento regionale (EDR):
a)
Ente di decentramento regionale di Trieste il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Trieste;
b)
Ente di decentramento regionale di Udine il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Udine;
c)
Ente di decentramento regionale di Pordenone il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Pordenone;
d)
Ente di decentramento regionale di Gorizia il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello della soppressa Provincia di Gorizia.
2. Gli EDR sono enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione. Salvo quanto riservato ai contratti collettivi di lavoro applicati al personale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, agli enti di cui al presente articolo si applicano le norme previste per gli enti regionali, in quanto compatibili.
3. I Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31.
4. Gli EDR sono operativi a decorrere dall'1 luglio 2020.