Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 23/02/2023

Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale.
Art. 28
4. Entro il 31 ottobre 2020 il Presidente di ciascuna Unione territoriale intercomunale trasmette alla rispettiva Comunità di montagna l'atto di ricognizione dell'Unione, con l'indicazione delle funzioni e dei servizi esercitati, del patrimonio, delle risorse umane e strumentali, nonché dei rapporti giuridici pendenti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 4, lettera a), L. R. 9/2020
2 Parole soppresse al comma 5 da art. 1, comma 4, lettera b), L. R. 9/2020
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 19/2020