Art. 27
(Superamento delle Unioni territoriali intercomunali)
1. Le Unioni territoriali intercomunali di cui alla
legge regionale 26/2014, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1 gennaio 2021.
3. I Comuni aderenti a un'Unione che intendono partecipare alla trasformazione dell'Unione in Comunità approvano, con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni, lo statuto della costituenda Comunità.
4. L'Assemblea dell'Unione delibera la trasformazione dell'Unione in Comunità con la relativa decorrenza e approva lo statuto di cui al comma 3 a maggioranza assoluta dei propri componenti. La Comunità subentra nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 8, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.