Art. 26
(Tutela delle lingue minoritarie)
1. Gli statuti delle Comunità e delle Comunità di montagna che includono Comuni appartenenti agli ambiti di tutela linguistica di cui all'
articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), sono redatti anche nella rispettiva lingua minoritaria.
2. Nelle Comunità e nelle Comunità di montagna che includono Comuni che statutariamente abbiano assunto la denominazione bilingue italiano/sloveno è stabilito l'uso della denominazione della Comunità e della Comunità di montagna anche in lingua slovena.