Art. 23
(Organo amministrativo di vertice)
1. Le Comunitą e le Comunitą di montagna possono affidare la gestione dell'ente a un Direttore generale nominato dal Presidente. Il Direttore generale attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivitą; svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'ente.
2. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, le Comunitą e le Comunitą di montagna possono avvalersi di un segretario scelto dal Presidente tra uno dei segretari dei Comuni facenti parte delle Comunitą stesse. Al segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 2, L. R. 9/2020