Art. 17
(Istituzione delle Comunità di montagna)
1.
Tra i Comuni appartenenti alle zone omogenee del territorio montano della Regione Friuli Venezia Giulia di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), sono istituite le seguenti Comunità di montagna:
a) Carnia;
b) Canal del Ferro e Val Canale;
c) Gemonese;
d) Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane;
e) Natisone e Torre.
2. L'esclusione dalle Comunità di cui al comma 1 di un Comune classificato montano o parzialmente montano dalla
legge regionale 33/2002 non rileva in ordine ai benefici e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.
3. Il Comune di Forgaria nel Friuli si convenziona con la Comunità di montagna Gemonese per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 19, comma 1.
4. Alle Comunità di montagna si applicano le norme di cui al capo II, in quanto compatibili.
Note:
1 Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 19/2020
2 Integrata la disciplina della lettera e) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 19/2020