Art. 13
(Assemblea)
1.
L'Assemblea, costituita dai Sindaci dei Comuni partecipanti alla Comunità, è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e ad essa compete l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
a) modifiche statutarie;
b) programmi adottati dal Comitato esecutivo;
c) documenti contabili fondamentali;
d) regolamenti, salvo quelli attribuiti alla competenza di altri organi;
e) elezione del Presidente e del Comitato esecutivo;
f) ogni altro atto previsto dallo statuto.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lo statuto può prevedere che l'Assemblea sia costituita anche da ulteriori componenti scelti fra i consiglieri comunali di minoranza dei Comuni partecipanti, disciplinandone il numero e le modalità di elezione.
3. Ciascun Sindaco esprime in Assemblea un voto.
4. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti. Lo statuto prevede la possibilità di eleggere Presidente dell'Assemblea della Comunità un altro componente della stessa; fino a detta elezione, e comunque in caso di assenza del Presidente eletto, le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
5. I Sindaci possono, di volta in volta, delegare un amministratore del Comune a rappresentarli nelle sedute dell'Assemblea. In caso di incompatibilità previste dalla vigente normativa, la delega può essere conferita anche in via permanente.
6. I componenti dell'Assemblea decadono qualora cessi la loro carica elettiva con effetto dalla data della cessazione. All'atto della proclamazione, il Sindaco eletto sostituisce a ogni effetto nell'Assemblea il Sindaco cessato.