Art. 1
(Oggetto e finalitą)
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, la Regione utilizza la disciplina della gestione associata delle funzioni comunali e del superamento delle Unioni territoriali intercomunali di cui alla
legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), quale fase di avvio del riassetto dei livelli di governo del territorio.
3. La Regione disciplina il riordino istituzionale e funzionale delle aree montane con la finalitą di garantire un adeguato sviluppo sociale, economico e culturale, in attuazione dell'
articolo 44 della Costituzione, favorendo attraverso l'associazione tra i Comuni la partecipazione delle comunitą locali alle politiche di sviluppo e il decentramento, la razionalizzazione e la semplificazione dell'azione amministrativa.