Art. 41
(Norme finanziarie)
1. La Regione assicura, anche attraverso appositi trasferimenti finanziari, gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme collaborative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie.