Art. 34 ter
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a stipulare con la Fondazione una convenzione per la durata della legislatura. La convenzione individua i contenuti e i criteri di gestione dell'attivitā della Fondazione, i criteri per determinare i relativi concorsi finanziari della Regione e le modalitā di valutazione congiunta dei risultati dell'attivitā.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 4/2024 . Ai sensi dell'art. 4, c. 1, L.R. 4/2024, in via di prima applicazione, la convenzione di cui al presente articolo decorre dal 1 gennaio 2025 e termina con la scadenza della legislatura in corso.