Art. 9
(Costituzione delle Comunità)
1. L'atto costitutivo e lo statuto della Comunità sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con la procedura e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni.
2. L'istituzione della Comunità decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto nell'atto medesimo.