Legge regionale 13 novembre 2019 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

Art. 44

(Norme transitorie in materia di finanziamenti alle associazioni della minoranza linguistica friulana)

1. I finanziamenti di cui all'articolo 24, comma 6, legge regionale 29/2007, come sostituito dall'articolo 21, sono concessi ed erogati a decorrere dall'anno 2021.

2. Per l'anno 2020, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ed erogare i finanziamenti, di pari importo a quelli già concessi per l'anno 2019, ai seguenti soggetti:

a) associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza;

b) associazione Glesie Furlane di Villanova di San Daniele;

c) associazione culturale La Grame di Mereto di Tomba;

d) Clape di culture Patrie dal Friûl di Gemona del Friuli;

e) associazione culturale Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean di Codroipo;

f) Kappa Vu s.a.s. di Udine;

g) Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine.

3. Per le finalità di cui al comma 2 i soggetti richiedenti presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie entro il 31 gennaio 2020, corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti nel 2020. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata e in un'unica soluzione dell'intero finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.