Legge regionale 13 novembre 2019 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 26/2007)

1. All'articolo 8 della legge regionale 26/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole << Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace>> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie>>;

b) alla lettera b) del comma 4 dopo le parole << due per ciascuna delle>> è inserita la seguente: << ex>>;

c) alla lettera c) del comma 4 dopo le parole << uno per ciascuna delle>> è inserita la seguente: << ex>>;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

<<8 bis. Ai componenti della Commissione, per l'espletamento dell'incarico, spettano unicamente il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura che compete ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.>>.