Legge regionale 13 novembre 2019 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 21/11/2019
Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.
Art. 37
(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2009)
1. All'articolo 15 della legge regionale 20/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole << È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura>> sono sostituite dalle seguenti: << È istituita, presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie>>;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. La Commissione è un organo collegiale di sette componenti composto da:
a) l'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) quattro rappresentanti delle minoranze di lingua tedesca nominati dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2;
c) il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un suo delegato;
d) un rappresentante delle minoranze di lingua tedesca nominato dall'Assessore regionale competente in materia di lingue minoritarie su proposta degli enti e delle organizzazioni rappresentativi delle stesse di cui all'articolo 14.>>;
c) al comma 2 bis le parole << lettere c) ed e)>> sono sostituite dalle seguenti: << lettere b) e d)>> e la parola << cultura>> è sostituita dalle seguenti: << lingue minoritarie>>;
d) al comma 3 la parola << cultura>> è sostituita dalle seguenti: << lingue minoritarie>>;
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
<<7. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.>>.