Legge regionale 13 novembre 2019 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 21/11/2019

Disposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009, 13/2000 e 26/2014.

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 29/2007)

1. L'articolo 24 della legge regionale 29/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Associazioni della minoranza linguistica friulana)

1. Al fine di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, la Regione riconosce una speciale funzione di servizio ai soggetti che svolgono un'attività qualificata e continuativa nel territorio regionale per la promozione e la diffusione della lingua friulana e che dispongono di strutture stabili e di un'adeguata organizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, viene istituito l'Albo regionale delle associazioni della minoranza linguistica friulana presso la Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie.

3. All'Albo di cui al comma 2 possono iscriversi le associazioni della minoranza linguistica friulana in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono dotate di autonomia amministrativa e contabile;

b) hanno sede legale sul territorio di uno dei Comuni delimitati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 15/1996;

c) svolgono in modo stabile e continuativo da almeno tre anni un'attività destinata prevalentemente alla diffusione e alla valorizzazione della lingua e della cultura della minoranza linguistica friulana;

d) non sono destinatarie di ulteriori finanziamenti ai sensi della presente legge.

4. L'iscrizione, previa domanda presentata alla Direzione centrale competente in materia di lingue minoritarie, e la cancellazione dall'Albo regionale sono disposte dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie.

5. Le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale e per la tenuta del medesimo sono definiti con regolamento regionale.

6. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dalle associazioni iscritte all'Albo di cui al comma 2 mediante finanziamenti.

7. Ai fini di cui al comma 1, la Regione riconosce alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine un ruolo di primaria importanza e ne sostiene il perseguimento delle finalità istituzionali mediante la concessione di un finanziamento disposto annualmente con legge di stabilità regionale.

8. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.>>.