<<2. La Commissione, in particolare: a) esprime il parere sulla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del bando annuale di cui all'articolo 17;
b) verifica annualmente l'impatto delle iniziative sostenute sull'uso della lingua tedesca;
c) presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione contenente la valutazione complessiva delle politiche, delle attivitā e degli interventi effettuati per promuovere la tutela delle minoranze di lingua tedesca presenti nel territorio di cui all'articolo 1, comma 2;
d) formula osservazioni e proposte in relazione alle finalitā di cui agli articoli 1 e 2, comma 2.>>.