Legge regionale 07 novembre 2019 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Capo IV

Interventi e mezzi per la tutela dagli incendi e la valorizzazione del patrimonio boschivo

Art. 11

(Stato di attenzione e di massima pericolosità)

1. Ai fini della presente legge e dell'attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sono determinati:

a) lo stato di attenzione nel periodo dall'1 gennaio al 30 aprile, dall'1 luglio al 31 agosto e dall'1 al 31 dicembre di ogni anno;

b) lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi, il cui periodo di inizio e termine è dichiarato, anche per singole aree della regione, sentita la Protezione civile, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di incendi boschivi in base all'indice di pericolosità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e reso noto con le modalità indicate dal Piano di cui all'articolo 7.

Art. 12

(Fuoco prescritto, fuoco tattico e controfuoco)

1. L'applicazione pianificata del fuoco prescritto, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), si attua nei termini e con le modalità progettuali, operative e di sicurezza indicate dal Piano di cui all'articolo 7. Le aree percorse dal fuoco prescritto non si considerano, agli effetti della presente legge, come interessate da incendio boschivo o da principio di incendio boschivo.

2. L'accensione guidata di controfuoco e fuoco tattico, quali fronti di fuoco secondario ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f), avviene nelle forme e con le modalità operative e di sicurezza indicate dal Piano di cui all'articolo 7. AI sensi della presente legge le aree percorse dal controfuoco e dal fuoco tattico costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dell'incendio boschivo principale.

Art. 13

(Sala Operativa regionale della Protezione civile)

1. La Protezione civile assolve ai compiti e alle funzioni previsti dalla presente legge attraverso l'impiego e il coordinamento delle risorse del Sistema regionale integrato di Protezione civile, gestite per il tramite della Sala Operativa regionale di Protezione civile, di seguito denominata SOR, di cui all'articolo 28 della legge regionale 64/1986.

2. La SOR, per i fini di cui alla presente legge, è riconosciuta come Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) ai sensi della legge 353/2000, nell'ambito delle procedure operative delineate dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, per il concorso della flotta aerea dello Stato in caso di incendi boschivi.

3. La SOR, in accordo con il personale del Corpo forestale regionale impegnato nello spegnimento dell'incendio, allerta e coordina le risorse del Sistema regionale di Protezione civile, in particolare i mezzi aerei, il volontariato di Protezione civile e tutto quanto necessario all'attività di spegnimento.

4. La SOR inoltre provvede al coinvolgimento dei soggetti terzi secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 3. In particolare la SOR s'interfaccia con il personale del Corpo forestale regionale, dei Vigili del fuoco e con i piloti dei mezzi aerei operanti nello spegnimento degli incendi boschivi anche per tramite dei sistemi di radiocomunicazione regionale in gestione alla Protezione civile.

5. Presso la SOR confluiscono i dati provenienti dalle reti nazionali e regionali di sorveglianza e di monitoraggio fisico del territorio regionale, necessari all'assolvimento dei compiti di cui alla presente legge.

6. La SOR attiva le risorse aeree regionali e chiede il concorso della flotta aerea statale su indicazione del DOS, valutata l'efficienza e l'efficacia dell'intervento.

Art. 14

(Impiego del volontariato di Protezione civile e forme di finanziamento)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, con specializzazione nell'antincendio boschivo, concorrono alle attività di cui all'articolo 5, con le modalità operative di cui all'articolo 13, comma 3, e quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 2.

(2)

3. Nello svolgimento delle operazioni di spegnimento i volontari appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, sono coordinati dal DOS, secondo le procedure operative definite dal Piano di cui all'articolo 7.

(3)

4. Il volontario appartenente ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, è impiegato nelle attività di cui all'articolo 5 solo qualora sia in possesso di tutti i requisiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e nelle attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), solo qualora in possesso della formazione realizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), e all'uopo appositamente selezionati con specifico riferimento all'attività di antincendio boschivo.

(4)

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attività di antincendio boschivo, con le modalità individuate dal Piano di cui all'articolo 7.

6. A favore dei Comuni che partecipano alle attività di cui al comma 5 sostenendo le spese connesse al funzionamento della sede comunale di Protezione civile e al mantenimento delle dotazioni operative della locale squadra di volontariato di Protezione civile è concesso, con decreto dell'Assessore alla Protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 64/1986, un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle organizzazioni di cui al presente articolo e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020

Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020

Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020

Parole sostituite al comma 4 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020

Art. 15

(Formazione e divulgazione)

1. La Regione promuove, anche previ accordi con le altre Regioni, organismi istituzionali pubblici, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e associazioni senza scopo di lucro, la formazione in materia di antincendio boschivo, secondo le esigenze e i programmi individuati dal Piano di cui all'articolo 7.

2. La Regione promuove l'educazione ambientale e l'informazione alla popolazione in materia di prevenzione del rischio di incendio boschivo.

Art. 16

(Tutela assicurativa)

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986, contrae polizza assicurativa a favore del personale regionale impiegato nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi e di tecniche di fuoco prescritto e dei volontari di cui all'articolo 14.

Art. 17

(Realizzazione, acquisizione e inventariamento di opere, interventi, mezzi e strutture)

1. La Direzione centrale esegue, anche in amministrazione diretta, le opere e gli interventi volti alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi previsti dal Piano di cui all'articolo 7.

1 bis. La Direzione centrale è altresì autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi. I beneficiari dei contributi sono i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i possessori e i titolari, singoli o associati, della gestione di superfici forestali, gli enti locali e gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva. Le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi sono definiti, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, con bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse forestali.

(1)

2. I beni mobili acquistati dalla Direzione centrale a fini di antincendio boschivo, qualora non inventariati, sono gestiti quali beni di rapido consumo con registro di carico e scarico.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito la proprietà delle attrezzature concesse in usufrutto o in comodato ai Comuni e alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla presente legge, a condizione che vengano mantenute le medesime finalità d'uso.

4. Le spese inerenti il trasferimento dei beni di cui al presente articolo sono interamente a carico dei cessionari. I mezzi e le attrezzature trasferiti vengono utilizzati per le attività di Protezione civile.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni mobili registrati a uso speciale per l'antincendio boschivo, immatricolati da almeno dieci anni, ai Comuni della regione, ove sia costituito un gruppo comunale di Protezione civile con una squadra antincendio boschivo, o ad associazioni di volontari di Protezione civile che ne facciano richiesta, e con oneri e spese interamente a carico dei cessionari.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il conseguimento e il rinnovo delle patenti di categoria superiore alla patente B del personale del Corpo forestale regionale e della Protezione civile impiegato per la conduzione dei mezzi speciali di antincendio boschivo, ivi comprese quelle per la partecipazione a corsi propedeutici al conseguimento delle patenti stesse.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 12, L. R. 13/2023

Art. 18

(Accesso ai terreni e manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio)

1. L'occupazione temporanea o d'urgenza e l'accesso ai fondi da parte di un ente pubblico sono consentiti, con le modalità di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per l'esecuzione delle opere di prevenzione, ivi compreso l'esercizio del pascolo, delle opere di selvicoltura, per l'applicazione del fuoco prescritto e per la posa in opera di cartelli monitori e tabelle di segnalazione, per la manutenzione delle infrastrutture esistenti e la ricostituzione dei boschi e delle aree percorse dal fuoco.

2. In deroga al comma 1 sono consentite le attività di lotta attiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), che non necessitano di autorizzazione preventiva da parte dei proprietari dei fondi.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 ai proprietari dei fondi non spetta alcuna indennità di occupazione.