﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 07 novembre 2019

      , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 5 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Previsione, prevenzione, lotta attiva e monitoraggio degli incendi boschivi) </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva ai sensi della presente legge si intende per: <p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">a) </span>attività di previsione: ogni intervento atto a individuare le aree, i periodi e gli indici di pericolosità e rischio di incendio boschivo;</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">b) </span>attività di prevenzione: la realizzazione di azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco di incendi boschivi, gli interventi per la riduzione preventiva dell'intensità dell'incendio stesso, la mitigazione dei danni conseguenti e l'approntamento dei dispositivi e del personale funzionali alla lotta attiva di cui alla lettera c);</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">c) </span>attività di lotta attiva: le azioni di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio boschivo. </p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>Fatto salvo quanto disposto al comma 1, le attività di monitoraggio degli incendi boschivi si limitano al presidio sul luogo dell'incendio, senza l'intervento diretto sul fronte fuoco e senza l'impiego di risorse per lo spegnimento dello stesso, con le modalità individuate dal Piano di cui all'articolo 7. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in particolare per quelle di previsione e prevenzione, le strutture regionali competenti per l'attuazione della presente legge si avvalgono di enti e agenzie regionali in grado di fornire supporto nella raccolta, analisi ed elaborazione di dati utili per l'individuazione di indici di rischio, la stesura di carte di pericolosità, la predisposizione di modelli previsionali o altri studi utili. </p></p></body></html>