Legge regionale 07 novembre 2019 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Art. 21

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

2. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

3. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

4. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di 8.000 euro, suddivisa in ragione di 4.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

6. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

7. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

8. All'onere complessivo di 240.000 euro, suddiviso in ragione 120.000 euro per l'anno 2020 e 120.000 euro per l'anno 2021, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 3 e 6, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

9. All'onere di 108.000 euro, suddiviso in ragione 54.000 euro per l'anno 2020 e 54.000 euro per l'anno 2021, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 4, 5 e 7, si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

10. Agli oneri derivanti dalle attività avviate dalla Protezione civile della Regione ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 3, si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14, comma 6, e all'articolo 16 si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la Protezione civile di cui alla legge regionale 64/1986.

12. Le entrare derivanti dal disposto di cui all'articolo 20 sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2019-2021.