Legge regionale 07 novembre 2019 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Art. 16

(Tutela assicurativa)

1. L'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 64/1986, contrae polizza assicurativa a favore del personale regionale impiegato nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi e di tecniche di fuoco prescritto e dei volontari di cui all'articolo 14.