Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Capo V
 Divieti e sanzioni
Art. 19
 (Divieti e prescrizioni)
1. In attuazione dell'articolo 10 della legge 353/2000 le zone boscate e i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo non possono avere per almeno quindici anni una destinazione diversa da quella prevista dallo strumento urbanistico vigente all'epoca dell'evento. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
2. Nelle zone di cui al comma 1 i cui soprassuoli siano stati percorsi da incendio boschivo è vietata per dieci anni ogni edificazione, fatti salvi i casi in cui sia stata prevista in data antecedente l'incendio dagli strumenti urbanistici allora vigenti.
3. Sono altresì vietate per cinque anni nelle zone di cui al comma 1 le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, fatte salve quelle autorizzate dalla Direzione centrale per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e di urgenza per la tutela di valori ambientali, paesaggistici o per difesa fitopatologica.
4. Nei casi di cui al comma 3 la Regione provvede direttamente o attraverso la concessione di contributi a enti pubblici o a soggetti privati, alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti dal passaggio di incendio, secondo le direttive impartite dagli strumenti normativi e di pianificazione forestale vigenti.
5. Nelle aree boscate percorse da incendio sono vietati il pascolo e la caccia per dieci anni.
6. I divieti di cui al comma 5 non si applicano in caso di principio d'incendio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
11. I divieti di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione nei poligoni di tiro destinati all'addestramento militare, per i quali vengono definiti specifici disciplinari d'uso ai sensi della normativa statale di settore.
12. Nella fascia di venti metri lineari di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano i divieti di cui al comma 7, lettere a) e c), e quelli di cui al comma 8.
Note:
1 Lettera d bis) del comma 7 aggiunta da art. 3, comma 18, lettera b), numero 1), L. R. 16/2021
2 Lettera b) del comma 8 abrogata da art. 3, comma 18, lettera b), numero 2), L. R. 16/2021
3 Parole sostituite al comma 9 da art. 3, comma 18, lettera b), numero 3), L. R. 16/2021
4 Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 18, lettera b), numero 4), L. R. 16/2021