Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Capo II
 Funzioni e competenze per la tutela del patrimonio boschivo
Art. 4
 (Competenze e attribuzioni)
1. Le strutture regionali preposte all'attuazione della presente legge sono la Direzione centrale competente in materia di incendi boschivi, di seguito denominata Direzione centrale, e la Protezione civile della Regione, di seguito denominata Protezione civile.
2. Le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi sono considerate attività di competenza della Direzione centrale e della Protezione civile, avvalendosi del volontariato delle squadre comunali e di altre organizzazioni riconosciute ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera y), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), e iscritte negli elenchi del volontariato di Protezione civile regionale, che le esercitano secondo le rispettive competenze in coerenza con il Piano di cui all'articolo 7 e nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e degli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3. La Regione promuove l'adozione di convenzioni dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge con organismi istituzionali pubblici, ivi comprese quelle con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché con Enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017. In particolare, la Regione promuove e sostiene l'adozione di convenzioni per gli interventi relativi agli incendi di interfaccia esclusivamente con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e favorisce forme di collaborazione per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 5 anche con altre Regioni e con gli Stati confinanti.
4. Per il coordinamento e la valutazione dell'attività di antincendio boschivo è istituito un gruppo di lavoro tecnico tra la Direzione centrale e la Protezione civile della Regione cui partecipano, oltre a tecnici e funzionari regionali designati, anche rappresentanti delle squadre volontarie di antincendio boschivo.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2 Comma 3 sostituito da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3 Parole aggiunte al comma 3 da art. 3, comma 25, L. R. 13/2022
Art. 5
 (Previsione, prevenzione, lotta attiva e monitoraggio degli incendi boschivi)
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, le attività di monitoraggio degli incendi boschivi si limitano al presidio sul luogo dell'incendio, senza l'intervento diretto sul fronte fuoco e senza l'impiego di risorse per lo spegnimento dello stesso, con le modalità individuate dal Piano di cui all'articolo 7.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, in particolare per quelle di previsione e prevenzione, le strutture regionali competenti per l'attuazione della presente legge si avvalgono di enti e agenzie regionali in grado di fornire supporto nella raccolta, analisi ed elaborazione di dati utili per l'individuazione di indici di rischio, la stesura di carte di pericolosità, la predisposizione di modelli previsionali o altri studi utili.