Art. 8
(Archivio regionale degli incendi boschivi)
1. La Direzione centrale, tramite il Corpo forestale regionale, provvede alla rilevazione delle aree percorse dagli incendi boschivi.
2. I dati sono raccolti e inseriti nell'archivio regionale degli incendi boschivi, con le modalità individuate dal Piano di cui all'articolo 7.