1.
Con regolamento di esecuzione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate:
a) le modalità di accesso ai terreni e la manutenzione della viabilità di accesso ai boschi a fini antincendio di cui all'articolo 18;
b) le procedure per la deroga dai divieti ai sensi dell'articolo 19, comma 9.