Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 5
 (Previsione, prevenzione, lotta attiva e monitoraggio degli incendi boschivi)
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, le attivitą di monitoraggio degli incendi boschivi si limitano al presidio sul luogo dell'incendio, senza l'intervento diretto sul fronte fuoco e senza l'impiego di risorse per lo spegnimento dello stesso, con le modalitą individuate dal Piano di cui all'articolo 7.
3. Per lo svolgimento delle attivitą di cui al comma 1, in particolare per quelle di previsione e prevenzione, le strutture regionali competenti per l'attuazione della presente legge si avvalgono di enti e agenzie regionali in grado di fornire supporto nella raccolta, analisi ed elaborazione di dati utili per l'individuazione di indici di rischio, la stesura di carte di pericolositą, la predisposizione di modelli previsionali o altri studi utili.