Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 3
 (Definizioni)
1. Ai fini di cui alla presente legge si intende per:
c) principio di incendio boschivo: incendio di dimensioni non superiori a 2.000 metri quadrati, che si estingue con il solo intervento a terra;
d) direttore delle operazioni di spegnimento, di seguito denominato DOS: colui che, in qualità di responsabile degli interventi, dirige le operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, coordinando le componenti a sua disposizione;
e) fuoco prescritto: tecnica di applicazione del fuoco su delimitate superfici, pianificata nei modi, nelle forme e negli obiettivi che, per i fini gestionali stabiliti, riduce la quantità di biomassa combustibile mediante il suo abbruciamento guidato e controllato;
f) fuoco tattico e controfuoco: tecnica di attacco indiretto al fuoco consistente nell'accensione volontaria di fronti di fiamma secondari che, mediante il consumo del combustibile prima del passaggio dell'incendio, ne agevolano il controllo o l'estinzione;
g) incendio di interfaccia: fuoco che percorre superfici ove abitazioni, altre strutture antropiche o infrastrutture si incontrano o si compenetrano con aree naturali, semi naturali o vegetazione combustibile;
h) pericolo di incendio: indice numerico che esprime la probabilità di accadimento di un incendio in funzione delle variabili ambientali;
i) vulnerabilità da incendio: indice numerico che esprime la propensione al danno da incendio di un elemento, uno spazio naturale, sociale ed economico in funzione delle sue caratteristiche e del grado di esposizione;
j) rischio di incendio: indicatore numerico derivato dal prodotto tra l'indicatore di pericolo e l'indicatore di vulnerabilità dell'area percorsa;
k) messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio boschivo: insieme delle operazioni tecniche volte a ricercare e sopprimere ogni potenziale causa di riaccensione delle fiamme, che costituisce la conclusione delle operazioni di spegnimento dell'incendio con mezzi e attrezzature individuati dal Piano di cui all'articolo 7.