Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 22
 (Norme transitorie)
1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1978, n. 1016/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalitā di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale), continua a trovare applicazione per quanto non in contrasto con la presente legge e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 6.
2. Il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. (Approvazione Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999), e vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, č prorogato fino all'adozione del Piano di cui all'articolo 7; restano in vigore le disposizioni, le prescrizioni, i divieti e le deroghe in esso contenuti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.
4. Sino alla definizione dell'archivio regionale degli incendi boschivi di cui all'articolo 8 conserva efficacia l'archivio in uso presso il Servizio competente in materia di incendi boschivi.
5. Sino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 7, il decreto di dichiarazione di inizio e termine di massima pericolositā degli incendi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), tiene conto della aumentata frequenza degli incendi e valutazione sintetica delle condizioni predisponenti particolarmente favorevoli allo sviluppo degli incendi boschivi.
6. Sino all'entrata in vigore del Piano di cui all'articolo 7, alla formazione del personale impiegato in attivitā di antincendio boschivo, compreso il personale volontario di cui all'articolo 14, si provvede secondo modelli formativi stabiliti con decreto congiunto dei Direttori centrali competenti in materia di foreste e Protezione civile, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.