Art. 20
(Sanzioni)
2. Per la violazione del divieto di cui all'articolo 19, comma 5, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 600 euro.
3. Per le violazioni dei divieti previsti dall'articolo 19, commi 7 e 8, si applica la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro. Gli importi minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati nei periodi di massima pericolosità e nelle aree protette e nei siti Natura 2000 individuati ai sensi della
legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali).
5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale.