Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 18
 (Accesso ai terreni e manutenzione della viabilitą di accesso ai boschi a fini antincendio)
1. L'occupazione temporanea o d'urgenza e l'accesso ai fondi da parte di un ente pubblico sono consentiti, con le modalitą di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilitą), per l'esecuzione delle opere di prevenzione, ivi compreso l'esercizio del pascolo, delle opere di selvicoltura, per l'applicazione del fuoco prescritto e per la posa in opera di cartelli monitori e tabelle di segnalazione, per la manutenzione delle infrastrutture esistenti e la ricostituzione dei boschi e delle aree percorse dal fuoco.
2. In deroga al comma 1 sono consentite le attivitą di lotta attiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), che non necessitano di autorizzazione preventiva da parte dei proprietari dei fondi.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 ai proprietari dei fondi non spetta alcuna indennitą di occupazione.