Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 17
 (Realizzazione, acquisizione e inventariamento di opere, interventi, mezzi e strutture)
1. La Direzione centrale esegue, anche in amministrazione diretta, le opere e gli interventi volti alla previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi previsti dal Piano di cui all'articolo 7.
2. I beni mobili acquistati dalla Direzione centrale a fini di antincendio boschivo, qualora non inventariati, sono gestiti quali beni di rapido consumo con registro di carico e scarico.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito la proprietà delle attrezzature concesse in usufrutto o in comodato ai Comuni e alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla presente legge, a condizione che vengano mantenute le medesime finalità d'uso.
4. Le spese inerenti il trasferimento dei beni di cui al presente articolo sono interamente a carico dei cessionari. I mezzi e le attrezzature trasferiti vengono utilizzati per le attività di Protezione civile.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a titolo gratuito i beni mobili registrati a uso speciale per l'antincendio boschivo, immatricolati da almeno dieci anni, ai Comuni della regione, ove sia costituito un gruppo comunale di Protezione civile con una squadra antincendio boschivo, o ad associazioni di volontari di Protezione civile che ne facciano richiesta, e con oneri e spese interamente a carico dei cessionari.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il conseguimento e il rinnovo delle patenti di categoria superiore alla patente B del personale del Corpo forestale regionale e della Protezione civile impiegato per la conduzione dei mezzi speciali di antincendio boschivo, ivi comprese quelle per la partecipazione a corsi propedeutici al conseguimento delle patenti stesse.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 12, L. R. 13/2023