Art. 15
(Formazione e divulgazione)
1. La Regione promuove, anche previ accordi con le altre Regioni, organismi istituzionali pubblici, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e associazioni senza scopo di lucro, la formazione in materia di antincendio boschivo, secondo le esigenze e i programmi individuati dal Piano di cui all'articolo 7.
2. La Regione promuove l'educazione ambientale e l'informazione alla popolazione in materia di prevenzione del rischio di incendio boschivo.