Legge regionale 07 novembre 2019, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.
Art. 14
 (Impiego del volontariato di Protezione civile e forme di finanziamento)
5. L'Amministrazione regionale č autorizzata a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attivitā di antincendio boschivo, con le modalitā individuate dal Piano di cui all'articolo 7.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020