Art. 14
(Impiego del volontariato di Protezione civile e forme di finanziamento)
2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, con specializzazione nell'antincendio boschivo, concorrono alle attivitā di cui all'articolo 5, con le modalitā operative di cui all'articolo 13, comma 3, e quelle previste nel regolamento di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Nello svolgimento delle operazioni di spegnimento i volontari appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, sono coordinati dal DOS, secondo le procedure operative definite dal Piano di cui all'articolo 7.
4. Il volontario appartenente ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, č impiegato nelle attivitā di cui all'articolo 5 solo qualora sia in possesso di tutti i requisiti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e nelle attivitā di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), solo qualora in possesso della formazione realizzata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), e all'uopo appositamente selezionati con specifico riferimento all'attivitā di antincendio boschivo.
5. L'Amministrazione regionale č autorizzata a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attivitā di antincendio boschivo, con le modalitā individuate dal Piano di cui all'articolo 7.
6. A favore dei Comuni che partecipano alle attivitā di cui al comma 5 sostenendo le spese connesse al funzionamento della sede comunale di Protezione civile e al mantenimento delle dotazioni operative della locale squadra di volontariato di Protezione civile č concesso, con decreto dell'Assessore alla Protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 33, comma 5, della legge regionale 64/1986, un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle organizzazioni di cui al presente articolo e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
4 Parole sostituite al comma 4 da art. 67, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020