1.
Ai fini della presente legge e dell'attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sono determinati:
a) lo stato di attenzione nel periodo dall'1 gennaio al 30 aprile, dall'1 luglio al 31 agosto e dall'1 al 31 dicembre di ogni anno;
b) lo stato di massima pericolosità degli incendi boschivi, il cui periodo di inizio e termine è dichiarato, anche per singole aree della regione, sentita la Protezione civile, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di incendi boschivi in base all'indice di pericolosità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e reso noto con le modalità indicate dal Piano di cui all'articolo 7.