Art. 10
(Coordinamento degli strumenti di pianificazione)
1. Per i Comuni i criteri di valutazione del rischio di incendio boschivo di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c), costituiscono elementi di riferimento per la redazione degli strumenti urbanistici che saranno adottati dopo l'approvazione del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 7.